Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  

Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 38.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

Articolo 38.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

        1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

        1. Identico.

         1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
             a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11;
             b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
         1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
         1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis.
 

Articolo 38-bis.
(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
         1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».
         2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

Pag. 150-151
             a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
             b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.